Il datore di lavoro che intenda usufruire degli incentivi previsti per nuove assunzioni può valutare quanto segue:

Legge di Stabilità 2015

Valida per assunzioni entro il 31.12.2015.

  • applicabile per assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni da tempo determinato a indeterminato per il 100% della contribuzione inps a carico azienda;
  • l’ammontare massimo dell’esonero contributivo è di € 8.060,00 annui per 36 mesi;
  • l’esonero non si applica nei casi:
    • il lavoratore sia già stato assunto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti (anche in apprendistato o lavoro domestico);
    • il lavoratore non deve aver avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con applicazione della legge di stabilità 2015 con lo stesso datore di lavoro o con altro datore di lavoro;
    • i datori di lavoro non devono aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso lavoratore nei mesi di Ottobre, Novembre o Dicembre 2014 e se l’assunzione (o l’utilizzo tramite somministrazione) viola il diritto di precedenza di riassunzione di altro lavoratore.
Garanzia Giovani

Valida per il 2015, 2016 e fino a 06/2017.

  • applicabile per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 6 mesi o tempo indeterminato di giovani fino ai 29 anni e 364 gg di età;
  • il valore economico dell’esonero è da € 1.500,00 a € 6.000,00 in base alla durata contrattuale proposta e alla profilazione del giovane;
  • il beneficio è cumulabile con il contratto di apprendistato o l’esonero contributivo Legge di Stabilità 2015.

 

NOVITÀ – Il Disegno di Legge di Stabilità’ 2016, prime anticipazioni:

  • proroga dell’esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato:
  • decorrenza dal 01.01.2016 per contratti stipulati entro il 31.12.2016;
  • l’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 24 mesi (contro i 36 mesi previsti nel 2015);
  • l’esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro è previsto nella misura del 40% (contro il 100% previsto per il 2015);
  • il limite massimo è di € 3.250,00 annui per due anni (contro gli € 8.060,00 annui per tre anni);
  • l’esonero non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni e non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.
  • detassazione dei premi di produttività;
  • possibilità, per i lavoratori a tempo pieno del settore privato che maturano, entro il 31.12.2018, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di trasformare, d’intesa con il datore di lavoro, il rapporto di lavoro part time;
  • rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga;
  • innalzamento a 3.000 euro del tetto al contante;
  • implementazione della Certificazione Unica e assolvimento all’obbligo di dichiarazione a carico del sostituto d’imposta;
  • semplificazione in materia di dichiarazione precompilata.

 

Invitiamo, pertanto, le aziende a rivolgersi al nostro Studio per ulteriori delucidazioni e valutazioni.

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