Pagamento retribuzioni di dicembre 2016 entro il 12 gennaio 2017

  • Secondo quanto stabilito dall’art. 51 del TUIR solo i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2017 si possono considerare nel periodo d’imposta 2016; si tratta del principio di cassa allargato.
  • Lo stesso principio di cassa allargato si applica ai compensi pagati ai collaboratori a progetto (art. 61 D. Lgs.276/2003) e collaborazioni coordinate e continuative co.co.co come gli amministratori di società.
Conseguenze per il dipendente Pagamento entro il 12 gennaio 2017
I redditi si considerano percepiti nell’anno di competenza 2016.
Verranno inclusi nella CU 2017 (ex modello CUD) redditi 2016.
Pagamento successivo al 12 gennaio 2017

I redditi si considerano percepiti nell’anno di competenza 2017.
Verranno inclusi nella CU 2018 redditi 2017.
Conseguenze per il datore di lavoro Costo del lavoratore
Il costo relativo alle retribuzioni sarà deducibile secondo il criterio della competenza, le retribuzioni saranno quindi deducibili nel periodo d’imposta 2016 anche se corrisposte successivamente al 12 gennaio 2017.
Compensi degli amministratori (non professionisti art. 50 TUIR)

Per le società che erogano tali compensi, gli stessi sono deducibili nell’anno cui si riferiscono, solo se pagati entro il 12 gennaio 2017.
Conseguenze per il datore di lavoro professionista Costo del lavoratore
Per costoro opera il principio di cassa, in base al quale, ai fini della deducibilità dei costi relativi alle retribuzioni, rilevano esclusivamente le spese effettivamente sostenute nel periodo d’imposta 2016.

 

È necessario, quindi, che il pagamento venga effettuato entro e non oltre il 12 gennaio 2017 in modo che entro tale data i compensi risultino disponibili per il lavoratore.

Affinché i pagamenti dei salari e stipendi ai dipendenti, i compensi ai collaboratori a progetto e amministratori (co.co.co) possano essere considerati effettuati entro 12 gennaio 2017 è necessario considerare quanto segue:

Per i pagamenti in contante Per i pagamenti con Assegno Circolare o Assegno Bancario Per i pagamenti con bonifico bancario
Solo se la retribuzione è inferiore a € 3.000,00.

Il pagamento si considera effettuato al momento della consegna materiale della somma di denaro. A titolo di prova è opportuno ottenere dal lavoratore una quietanza con la data di pagamento entro il 12 gennaio 2017.

L’assegno deve essere opportunamente datato (entro il 12 gennaio 2017) con la clausola “non trasferibile” se l’importo supera i € 999,99.

Il pagamento si considera effettuato al momento della consegna al beneficiario.

Il pagamento si considera effettuato il giorno in cui viene eseguita l’operazione di accredito sul conto del beneficiario.
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