Con la presente informiamo che la legge di Stabilità 2015 ha previsto la possibilità di liquidazione mensile in busta paga della quota maturanda di TFR (Qu.I.R.).

Di seguito indichiamo le regole principali ai fini dell’erogazione della Qu.I.R.:

  1. i soggetti beneficiari sono i dipendenti con rapporti di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi;
  2. la quota Qu.I.R. erogabile è pari alla quota maturanda di TFR al netto del contributo Ivs dello 0,50 %;
  3. il pagamento della Qu.I.R. avviene dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta da parte del dipendente;
  4. la suddetta richiesta può essere effettuata compilando un apposito modello;
  5. la Qu.I.R. erogata mensilmente è assoggettata ad aliquota IRPEF ordinaria e concorre alla formazione del reddito ai fini del calcolo delle imposte, detrazioni ed addizionali;
  6. l’eventuale scelta di ricevere mensilmente la Qu.I.R. in busta paga è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 o fino alla cessazione del rapporto di lavoro se precedente a tale data.
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