Dal settembre 2015 le nuove disposizioni a seguito del D.lgs 151/2015 (Jobs Act) hanno adeguato la normativa sul controllo a distanza dei dipendenti alle nuove tecnologie modificando l’art. 4 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori).

Gli impianti audiovisivi e altri strumenti di video sorveglianza, dai quali derivi indirettamente un controllo a distanza dei lavoratori dipendenti possono essere installati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale.

Anche i GPS (sistemi di geo-localizzazione) installati su autoveicoli e attrezzature, badge collegati alle attrezzature (per rilevazioni legate a sistemi di controllo generalizzato) purché installati sulle attrezzature successivamente alla messa in uso (quindi non facenti parte dell’attrezzatura stessa al momento della sua fabbricazione), consentendo indirettamente un controllo a distanza dei lavoratori, necessitano di accordo sindacale autorizzazione amministrativa da parte delle DTL (Servizio lavoro) da richiedere su apposito modello e con n. 2 marche da bollo da € 16,00 con gli allegati richiesti.

Tali autorizzazioni vanno sempre richieste in via preventiva, cioè prima di installare i sistemi di video sorveglianza.

 

Per altre attrezzature aziendali, quali cellulari aziendali, smartphone, pc, tablet, sistemi di timbratura etc. – dai quali possa derivare un possibile controllo a distanza dell’attività dei lavoratori – non è necessaria autorizzazione preventiva in quanto considerate “strumenti per rendere la prestazione lavorativa”.

 

Secondo la nuova normativa, tali informazioni sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, quindi anche ai fini disciplinari, a condizione che:

  • sia data adeguata informazione ai lavoratori delle modalità d’uso degli strumenti utilizzati e della effettuazione dei controlli. Tale informativa è stata da noi predisposta ed è da consegnare ai lavoratori contestualmente all’inizio del rapporto di lavoro o comunque dal momento dell’utilizzo di tali dispositivi;
  • sia rispettata la privacy secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003 fino al 24 maggio 2018 e quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 a far data dal 25 maggio 2018.

 

 

ATTENZIONE: il datore di lavoro che effettua controlli mediante impianti audiovisivi e altri strumenti in violazione delle norme suddette è punito con SANZIONI PENALI.

Raccomandiamo INFORMATIVA E CONSENSO per tutti i lavoratori adeguata alla nuova privacy!

Vale anche per gli stagionali.

 

Gli impianti di allarme e di videosorveglianza possono dare diritto a credito di imposta per l’azienda: da verificare con il vostro fiscalista.

 

Privacy – Nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali

Il 25 maggio 2018 è il termine ultimo per adeguarsi al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation), che produrrà effetti sostanziali sul modo in cui si gestiscono e proteggono i dati personali.

La direttiva GDPR segna il più grande cambiamento nelle leggi sulla privacy dell’UE dopo oltre 20 anni (la precedente normativa era regolamentata dal D.lgs 196/2003).

Come da nostra precedente comunicazione, ribadiamo che è d’obbligo adattarsi alle nuove disposizioni e a rispettarle.

Qualora non procediate in autonomia, fatte salve le informazioni e competenze acquisite, o non abbiate individuato il consulente per la privacy,

* il nostro Studio si è attivato per potervi fornire questo importante servizio per mezzo di aziende specializzate convenzionate con il nostro Ordine Nazionale.

 Contattateci per un eventuale preventivo e valutazione della vostra azienda.

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

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