Il decreto, atteso sin dal mese di aprile, si compone di 250 articoli e prevede in sintesi per imprese e lavoratori:

Titolo II – Misure per le imprese
  • Contributo a fondo perduto

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA,  comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro.

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:

  1. 20 % per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell’ultimo periodo d’imposta;
  2. 15 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un 1 milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
  3. 10 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto.

  • Esenzione dall’Irap

Esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP 2019 e della prima rata, pari al 40 %, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi fino a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

  • Credito d’imposta del 60 % sugli affitti

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 % dell’ammontare

mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo.

Gli immobili devono quindi essere destinati allo svolgimento di: attività industriali, attività commerciali, attività artigianali, agricole, di interesse turistico; esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

  • Abolizione prima rata IMU per alberghi e lidi

Il decreto rilancio prevede l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, in scadenza il 16 giugno 2020, per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.

  • Riduzione degli oneri fissi delle bollette elettriche

Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.

La riduzione riguarda le voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, nel limite massimo delle risorse disponibili.

  • Rifinanziamento fondo di garanzia

E’ previsto un incremento delle risorse destinate al fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 1, comma 14, del dl n. 23/2020.

Titolo III – Misure per i lavoratori
  • Bonus per liberi professionisti iscritti a Casse Previdenziali Private e gestione separata Inps

Ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

Ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

  • Reddito di emergenza (Rem)

Per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità.

Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.

  • Cassa integrazione

Il decreto rilancio prevede:

  • l’innalzamento a 18 settimane totali (9+9) della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo dal 23/02 al 31/08/2020;
  • le 9 settimane di cassa integrazione previste dal 23/02 al 31/08/2020 sono incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito ilperiodo precedentemente concesso di 9 settimane. Viene riconosciuto un ulteriore periodo massimo di 4 settimane dal 01/09 al 31/10/2020.
  • Divieto di licenziamento

Si estende di 5 mesi il termine previsto dal D.L. “Cura Italia” per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi pertanto, per detti motivi, non si potrà licenziare fino al 16/08/2020.

  • Congedi parentali

Previsto l’innalzamento a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020; tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

  • Smart working – Lavoro Agile

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, possono chiedere di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

  • Indennità lavoratori domestici

Ai lavoratori domestici non conviventi che abbiano in essere alla data del 23/02/2020 uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 un’indennità mensile pari a 500 Euro per ciascun mese. A tale scopo è preferibile rivolgersi ad un patronato.

Titolo IV – Famiglie e disabili

Il decreto rilancio prevede l’incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, e del Fondo per le politiche della famiglia.

Previste risorse aggiuntive ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini.

Titolo V – Enti locali

Si istituisce un fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto apposito.

Inoltre, si provvede al reintegro dei 400 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale utilizzati per l’emergenza alimentare e si anticipa l’erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l’anno 2020.

Titolo VI – Fisco
  • Cancellazione aumenti IVA

Soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti.

  • Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all’adeguamento degli ambienti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020.

Gli interventi devono essere necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

Sono compresi gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza.

Il credito è usufruibile anche all’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

  • Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020.

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

  • Riduzione IVA per i DPI

Prevista nel decreto rilancio anche la riduzione Iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori.

Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva.

  • Sospensione fino a settembre di imposte e tributi

Prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati.

Titolo VII – Misure per il risparmio

Il Ministero dell’economia è autorizzato, nei 6 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro.

Titolo VIII – Misure di settore del decreto Rilancio

Sono previste, nella parte finale del decreto rilancio, misure specifiche per i settori:

  • Turismo
  • previsto il Tax credit vacanze, ossia un credito di 500 euro destinato alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, per il 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast;
  • istituito un fondo di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento per ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

ATTENZIONE! Per la nostra PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (E BOLZANO) fare riferimento alle disposizioni provinciali.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

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