Oggetto: nuove disposizioni sul collocamento obbligatorio D. Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 e D. Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016.

  In caso di mancata assunzione di disabili con l’entrata in vigore dei decreti correttivi del Job Act viene previsto l’aumento della sanzione amministrativa applicabile.

CATEGORIA DI SOGGETTI INTERESSATI

  • Invalidi civili: persone in età lavorativa affette da minorazioni, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
  • Invalidi del lavoro: persone invalide a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale con invalidità superiore al 33%.
  • Non vedenti
  • Sordi
  • Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio.
  • Persone con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, le quali percepiscono l’assegno ordinario di invalidità e si trovano già nelle condizioni psicofisiche accertate dall’Inps. (novità introdotta dal 24 settembre 2015 D. Lgs n. 151/2015).

DATORI DI LAVORO OBBLIGATI

I datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti:

  • dai 15 ai 35 l’assunzione di un lavoratore disabile scatta nel caso di nuova assunzione (quindi quando i dipendenti salgono a sedici) e il datore di lavoro ha tempo dodici mesi dal momento in cui si è instaurato il nuovo rapporto per adempiere all’obbligo;
  • dai 36 ai 50 devono assumere due disabili;
  • oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.
  ATTENZIONE: a partire dal 01/01/2017 i datori di lavoro che occupano dai 15 ai 35 dipendenti sono obbligati ad assumere un lavoratore disabile, al di là della volontà di procedere a nuove assunzioni.


COMPUTABILITÀ NELLA QUOTA D’OBBLIGO DEL PERSONALE NON ASSUNTO OBBLIGATORIAMENTE

Nella quota di riserva prevista dalla norma, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, devono essere computati nell’aliquota i lavoratori già disabili prima dell’assunzione (ma non assunti per il tramite del collocamento obbligatorio) con una percentuale di riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.

ESCLUSIONI ED ESONERI

I datori di lavoro privati che occupano addetti impiegati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo delle quote riserva al prezzo del pagamento di un contributo giornaliero di € 30,64 per ciascun disabile non assunto.

INCENTIVI PER L’INSERIMENTO DEI DISABILI

A partire dal 1° gennaio 2016 non saranno più le Regioni ad erogare i benefici ma direttamente l’Inps. L’agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato di disabili è modulata in base alla percentuale di disabilità del soggetto e va valutata di volta in volta:

  • disabile con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79%: agevolazione pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
  • disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%: agevolazione pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
  • lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione superiore al 45%: agevolazione pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per massimo 60 mesi. In questo caso se l’assunzione avviene con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, il beneficio viene riconosciuto per tutta la durata del contratto.

SANZIONE

Il datore di lavoro che non ottempera, per cause a lui imputabili, agli obblighi di assunzione è soggetto ad una sanzione amministrativa pari a € 153,20 per ogni giorno e per ogni lavoratore non assunto. Per completezza ricordiamo che la sanzione in precedenza era fissata in € 62,77 giornalieri.

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