Voucher 2016

Il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 entrato in vigore l’8 ottobre 2016 ha modificato la disciplina relativa alla comunicazione obbligatoria dovuta dai committenti delle prestazioni di lavoro accessorio al fine di prevedere:

  • la tracciabilità dei voucher;
  • controlli specifici sull’utilizzo dei buoni – lavoro.

Di seguito vengono riportate le modifiche introdotte dal decreto legislativo.

La comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro accessorio deve essere inviata:

 
  • almeno 60 minuti prima dell’inizio di ogni singola prestazione lavorativa;
  • alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro mediante messaggio di posta elettronica;
  • deve contenere i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, luogo di svolgimento della prestazione, giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Alla luce delle istruzioni operative contenute nella circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, di seguito si indicano le modalità per adempiere ai nuovi obblighi di legge:

  • procedere alla comunicazione di attivazione dei voucher nel sito dell’Inps (al seguente indirizzo: https://servizi.inps.it/servizi/poa/form/defaultinternet.aspx) con la solita modalità;
  • inviare una mail di posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, alla competente Direzione del lavoro.

Requisiti della mail:

  • Oggetto della mail: indicare il codice fiscale e la ragione sociale del committente (ditta).
  • Corpo della mail: riportare la ragione sociale e il codice fiscale del committente. Indicare tutti i dati relativi all’attivazione e quindi: nome e cognome del lavoratore, codice fiscale del lavoratore, luogo della prestazione, giorno di inizio della prestazione, ora di inizio e di fine della prestazione.
  • La mail deve essere priva di qualsiasi allegato.
  • Indirizzo a cui inviare la mail:

Si raccomanda di conservare copia delle e-mail trasmesse, così da semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo.

ATTENZIONE: sia la comunicazione di attivazione sul sito dell’Inps, sia l’invio della mail con le modalità esposte sono OBBLIGATORIE per non incorrere nelle sanzioni sotto indicate.

SANZIONI

Nuova sanzione amministrativa ->quantificata dalla norma da € 400,00.- ad € 2.400,00.- per ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del Lavoro.

Maxisanzione per lavoro nero -> nel caso di mancanza della comunicazione di inizio attività da inviare all’Inps.

Le modifiche introdotte dalla norma riguardano i committenti imprenditori non agricoli, i professionisti e gli imprenditori agricoli, senza interessare gli altri committenti di lavoro occasionale, datori di lavoro privati (famiglie) privi della partita Iva.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

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