Novità per i lavoratori del turismo nella legge di Bilancio 2023: cambia la tassazione delle mance anche pagate con mezzi di pagamento tracciabili.

La Legge di Bilancio 2023 in vigore dal 1° gennaio 2023 porta novità per i lavoratori del settore turismo come camerieri, baristi, receptionist ecc.

Detassazione delle mance 2023

In particolare, con i commi da 58 a 62 si qualificano come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le cosiddette mance) nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive, sottoponendole a un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, individuandone inoltre il regime giuridico e l’ambito applicativo.

Si individua come costituenti reddito da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, a titolo di liberalità (di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62.

Si sottolinea che il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:

  • entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
  • ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50.000 euro (comma 62);
  • salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore.

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. 

I redditi soggetti a tassazione separata sopra descritti sono comunque computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Viene disposto che l’imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d’imposta che è il datore di lavoro.

Cordiali saluti.

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