Allegati:
Deliberazione della Giunta provinciale n. 1095 del 03 agosto 2020
Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 e seguenti integrazioni


Entro la fine di gennaio 2021 saranno inviate le attestazioni previste per il secondo semestre 2020. I dati completano quelli relativi al primo semestre inviati con le paghe dello scorso agosto 2020.

La domanda va presentata on line dal lavoratore dal 11 gennaio 2021 entro il 28 febbraio 2021 per le ore di sospensione maturate nel secondo semestre 2020, o riferite all’intera annualità 2020.

In cosa consiste

Sostegno economico aggiuntivo rispetto alle integrazioni salariali quali Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), CIG in deroga, Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) o agli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà FIS/FIT, FSBA, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito del blocco temporaneo delle attività economiche conseguente l’emergenza COVID-19.

I requisiti del lavoratore

Il lavoratore deve aver maturato almeno 300 ore di sospensione. Per il raggiungimento di tale monte ore potranno essere conteggiate, sia le ore di sospensione con causale COVID-19, sia eventuali ore di sospensione con altra causale (ad esclusione della causale per evento meteo). Il monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale è dato applicando la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro rispetto al tempo pieno.

In particolare:

  • se ha già maturato il requisito delle 300 ore nel primo semestre e ha beneficiato del sostegno al reddito relativo, potrà presentare domanda per il secondo semestre (1luglio – 31 dicembre 2020), a prescindere dal numero di ore di sospensione maturate in tale secondo semestre; non potrà richiedere un’integrazione per eventuali ulteriori ore di sospensione riferite al primo semestre e non inserite nella precedente domanda;
  • in alternativa, se ha maturato almeno 300 ore di sospensione totali con riferimento all’intero anno può presentare una richiesta riferita all’intera annualità 2020.

Il lavoratore deve inoltre essere stato impiegato presso una sede dell’azienda localizzata in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l’integrazione salariale è riconosciuta; in alternativa, deve essere residente in Provincia di Trento e aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in Provincia di Bolzano o altra Regione confinante, purché non sia assegnatario di analogo intervento erogato dall’Amministrazione territorialmente competente del luogo in cui svolge o ha svolto l’attività lavorativa.

Attenzione
Il sostegno non può essere richiesto nel caso in cui il lavoratore:

  • sia stato assunto dal datore di lavoro dopo il 9 novembre 2020;
  • sia beneficiario dell’attualizzazione della quota A dell’Assegno unico provinciale, secondo la disciplina stabilita dall’art. 25 della legge provinciale n. 3/2020.

L’ammontare dell’integrazione al reddito

È fissato in due soglie, calibrate sull’importo massimo dell’assegno di cassa integrazione guadagni erogabile:

  • a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all’importo relativo alla prima fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall’INPS, per il 2020 pari a 2.159,48 euro, sono corrisposti 1,50 euro per ogni ora di sospensione dal lavoro;
  • a favore dei lavoratori percettori di indennità di cui alla seconda fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall’INPS, per il 2020 superiore a 2.159,48 euro, sono corrisposti 1,00 euro per ogni ora di sospensione dal lavoro.

Il sostegno al reddito è liquidato in un’unica soluzione mediante versamento sul conto corrente indicato nella domanda, per l’importo spettante, al netto della ritenuta IRPEF del 23%. Si precisa, infatti, che l’indennità spettante è assimilata a reddito da lavoro dipendente e come tale è soggetta all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Modalità e termini di presentazione della domanda

Il lavoratore presenta la domanda esclusivamente on-line dal 11 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021

Attenzione
La domanda di accesso all’integrazione al reddito è soggetta al pagamento di marca da bollo di 16,00 euro.

Si invita pertanto a munirsi della marca da bollo prima di procedere con la compilazione online. Codice numerico e data di emissione riportati sulla stessa dovranno essere, infatti, inseriti a sistema.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

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