Il D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 ha introdotto delle importanti novità in merito alle attività lavorative svolte a contatto con i minori.
Con l’occasione ricapitoliamo di seguito alcune regole che devono essere rispettate nel lavoro minorile. Si tenga presente che sono fatte salve le eventuali disposizioni di miglior favore dei CCNL.
| Requisiti del minore |
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| Orario di lavoro |
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| Riposi intermedi |
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| Riposi settimanali |
Per i minori impiegati nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione può essere concesso il riposo anche in un giorno diverso dalla domenica. |
| Lavoro notturno |
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| Limiti |
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Il D.Lgs. sopra menzionato ha introdotto l’ulteriore onere a carico del datore di lavoro consistente nell’obbligo di acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale allo scopo di accertare l’assenza di condanne per reati attinenti alla prostituzione e pornografia minorile.
Pertanto, prima di procedere con l’assunzione del minore è necessario che il datore di lavoro, tutore o comunque colui che è maggiormente a contatto con il minore richieda il certificato penale utilizzando nel frattempo il modello http://www.procura.milano.giustizia.it/files/RICHIESTA-CAS-ART-25-BIS.pdf facendo riferimento al tribunale competente.
Si comunicano i costi per la richiesta del certificato penale:
- 1 marca da bollo da € 16,00;
- 1 marca per diritti da € 7,08 se il certificato è richiesto con urgenza;
- 1 marca per diritti da € 3,54 se il certificato è richiesto senza urgenza.
