Il D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 ha introdotto delle importanti novità in merito alle attività lavorative svolte a contatto con i minori.

Con l’occasione ricapitoliamo di seguito alcune regole che devono essere rispettate nel lavoro minorile. Si tenga presente che sono fatte salve le eventuali disposizioni di miglior favore dei CCNL.

Requisiti del minore
  • compimento dei 16 anni d’età
  • assolvimento dell’obbligo scolastico
Orario di lavoro
  •  massimo 40 ore settimanali;
  • massimo 8 ore giornaliere
Riposi intermedi
  • almeno un’ora di riposo dopo 4,5 ore di lavoro
Riposi settimanali
  • almeno 2 giorni di riposo compresa la domenica

Per i minori impiegati nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione può essere concesso il riposo anche in un giorno diverso dalla domenica.

Lavoro notturno
  • vietato (sono ammesse deroghe in determinati casi)
Limiti
  • i minori non possono somministrare bevande alcoliche

Il D.Lgs. sopra menzionato ha introdotto l’ulteriore onere a carico del datore di lavoro consistente nell’obbligo di acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale allo scopo di accertare l’assenza di condanne per reati attinenti alla prostituzione e pornografia minorile.

Pertanto, prima di procedere con l’assunzione del minore è necessario che il datore di lavoro, tutore o comunque colui che è maggiormente a contatto con il minore richieda il certificato penale utilizzando nel frattempo il modello http://www.procura.milano.giustizia.it/files/RICHIESTA-CAS-ART-25-BIS.pdf facendo riferimento al tribunale competente.

Si comunicano i costi per la richiesta del certificato penale:

  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • 1 marca per diritti da € 7,08 se il certificato è richiesto con urgenza;
  • 1 marca per diritti da € 3,54 se il certificato è richiesto senza urgenza.

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