Il D. Lgs. N. 39 del 4 marzo 2014 ha introdotto delle importanti novità in merito alle attività lavorative svolte a contatto con i minori.
Con l’occasione ricapitoliamo di seguito alcune regole che devono essere rispettate nel lavoro minorile.
Si tenga presente che sono fatte salve le eventuali disposizioni di miglior favore dei CCNL applicato dall’azienda.
Requisiti del minore | – compimento dei 16 anni di età – l’assolvimento dell’obbligo scolastico |
Orario di lavoro | – massimo 40 ore settimanali – massimo 8 ore giornaliere |
Riposi intermedi | almeno un’ora di riposo dopo 4,5 ore di lavoro |
Riposi settimanali | almeno 2 giorni di riposo compresa la domenica Per i minori impiegati nel settore turistico, alberghiero o della ristorazione può essere concesso il riposo anche in un giorno diverso dalla domenica |
Lavoro notturno | vietato (sono ammesse deroghe in determinati casi) |
Limiti | i minori non possono somministrare e vendere al minuto bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattasi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica o essenziale dell’esercizio |
Sicurezza sul lavoro | per la normativa vigente e sicurezza sul lavoro la visita preventiva per minori andrebbe effettuata (contattare eventualmente il medico del lavoro). |
Certificato penale del casellario giudiziale | ulteriore onere a carico del datore di lavoro consistente nell’obbligo di acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale allo scopo di accertare l’assenza di condanne per reati attinenti alla prostituzione e pornografia minorile. Non rientrano, invece, nel campo di applicazione della norma relativa al casellario giudiziale quelle attività “che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad un utenza indifferenziata” e quindi tutte le nostre aziende. |
Cordiali saluti