Di seguito alcuni temi di rilievo per l’area lavoro di interesse per aziende e professionisti:

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 in continuità con quanto disposto dal Decreto Lavoro 48/2023, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è previsto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore del 6% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero passa al 7% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (33% totale).

Come ulteriore misura a favore della genitorialità e della famiglia e fermo restando l’esonero contributivo (temporaneo) previsto per i lavoratori subordinati rientranti entro determinati limiti di reddito, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 viene introdotto (art. 1, c. 180) un esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di la­voro subordinato a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico).

Per tali lavoratrici, anche già in forza, è riconosciuto un esonero del 100% (entro il limite massimo di 3000 euro annui/250,00 mensili) della quota dei contributi previdenziali personali (e non relativi la quota del datore di lavoro) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a ca­rico del lavoratore, fino al mese di compi­mento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Per il 2024 (periodi paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024), in via sperimentale, l’esonero è ricono­sciuto anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compi­mento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Solo per il 2024, è prevista una deroga degli scaglioni e delle aliquote da utilizzare per il calcolo dell’IRPEF.

In luogo dell’applicazione delle aliquote previste fino al 31.12.2023 si applicano quelle corrispondenti a tre scaglioni in luogo dei quattro scaglioni previsti.

In particolare, è previsto l’accorpamento dei primi due scaglioni fino a 28.000 euro con applicazione dell’aliquota del 23%. Rimangono invece le altre aliquote, rispettivamente del 35% per gli scaglioni oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, e del 43% oltre 50.000 euro.

Sostanzialmente a beneficiarne saranno i contribuenti con reddito imponibile da 15.001 euro a 28.000 euro che vedono ridotti di due punti percentuali l’aliquota applicabile.

Le suddette modifiche per i lavoratori dipendenti hanno un impatto immediato già con le buste paga del mese di gennaio 2024.

ScaglioneAliquote ordinarieAliquote per il solo 2024
Fino a 15.000 euro23%23%
Da 15.001 a 28.000 euro25%
Da 28.001 a 50.000 euro35%35%
Oltre 50.000 euro43%43%

Le novità per detrazioni e trattamento integrativo

Per il solo anno 2024 è previsto l’innalzamento di 75 euro della detrazione prevista dall’art. 13, c. 1, lett. a), primo periodo, TUIR, che passa dall’ordinaria misura di 1.880 euro a 1.955 euro.

Per effetto dell’incremento, la soglia della c.d. no tax area sale a 8.500 euro.

Inoltre, sempre per il solo 2024, è prevista una deroga ai criteri di calcolo del trattamento integrativo, per evitare che l’importo venga ridotto vanificando gli effetti dell’incremento della detrazione di lavoro dipendente prevista.

Come noto, infatti, il trattamento integrativo si calcola tenendo conto anche della detrazione di lavoro dipendente di cui all’art. 13 TUIR.

Limitatamente al periodo d’imposta 2024 è prevista una disciplina più favorevole per i fringe benefit (che possono essere concessi anche individualmente e non alla generalità dei dipendenti e/o per categorie omogenee):

  1. elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;
  2. inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si ricorda che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito fiscale non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Al fine del beneficio, secondo l’interpretazione già seguita dall’Agenzia delle entrate in relazione alla precedente norma transitoria per il periodo di imposta 2023, la condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l’altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Inoltre, sono esplicitamente ricompresi nell’ambito dell’articolo 6 i figli fiscalmente a carico nati fuori del matrimonio o adottivi o affidati.

Al fine di contrastare la mancanza di offerta di lavoro e la conseguente carenza di personale nel settore turistico ricettivo e termale, la legge di Bilancio (art. 1, c. 21) prevede che, dal 1° gennaio 2024 fino al 30 giugno 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato turistico alberghiero (inclusi gli stabilimenti termali), titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a euro 40.000, sia riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, (ai sensi del D.Lgs. 66/2003), effettuato nei giorni festivi (non domenicali).

Il Datore di lavoro provvede al riconoscimento del trattamento il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.

Dal 1° gennaio 2024 gli incentivi utilizzati negli anni passati, non essendo stati prorogati, sono scaduti al 31/12/2023. In particolare lo sgravio contributivo per i lavoratori “under 36”, e quello previsto per chi assumeva “donne svantaggiate”.

Per i primi torna lo sgravio previsto a tempo indeterminato disciplinate soltanto per gli “under 30” al primo impiego con un tetto anche qui limitato al 50% dei contributi dovuti dal datore e per un massimo di 36 mesi.

Per le donne occorrerà, attualmente, riferirsi alla norma originaria e cioè la Legge 92/2012 ove il beneficio consiste in caso di assunzione a tempo indeterminato nel 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (comprensivi di quanto dovuto all’INAIL) per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e per 12 mesi nella ipotesi in cui il rapporto venga instaurato a termine (da verificare di volta in volta).

È stata introdotta, in maniera non strutturale (ossia per il solo 2024), un’agevolazione di natura fiscale: nel 2024 per tutte le assunzioni a tempo indeterminato realizzate in corso d’anno sarà possibile, nel 2025, dedurre il costo del personale relativo ai neo assunti maggiorato del 20% (e del 30% in alcuni casi che saranno elencati successivamente).

La deduzione troverà applicazione sul valore minore tra il costo sostenuto nel 2024 per i nuovi dipendenti e l’incremento delle spese del personale intervenuto tra il 2023 ed il 2024. Il “bonus” sarà deducibile, come detto, nel 2025, dall’IRPEF e dall’IRES.

Al momento, non ci sono indicazioni amministrative da parte degli organi competenti, quindi si attendono chiarimenti.

I datori di lavoro interessati appartengono al settore privato che comprende anche i professionisti: tutti, alla data del 31 dicembre 2023, debbono essere stati attivi per 365 giorni.  La disposizione non si applica alle società ed agli Enti in liquidazione ordinaria o giudiziale o agli altri istituti collegati alla crisi di impresa. Ovviamente, non possono essere compresi nel beneficio, attesa la particolarità del rapporto, i datori di lavoro domestici.

Dipendenti a tempo indeterminato (beneficio del 20% o 30% per gli svantaggiati)

L’incremento occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato va calcolato confrontando quelli in forza al 31 dicembre 2024 e il numero dei dipendenti mediamente a tempo indeterminato, occupato nel 2023. Il computo, laddove ricorra questa eventualità, va fatto coinvolgendo le imprese collegate o soggette a controllo, secondo il concetto comunitario di “impresa unica”, richiamato, da ultimo, dal Regolamento UE n. 2023/2831 in vigore dal 1° gennaio 2024.

I lavoratori a tempo indeterminato con orario a tempo parziale dovrebbero essere computati “pro-quota” rispetto al normale orario.

Nel 2024 l’incremento dei dipendenti a tempo indeterminato potrebbe avvenire:

  • con l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato anche a tempo parziale, per tutte le qualifiche, ivi compresa quella dirigenziale;
  • con la trasformazione di contratti a tempo determinato in corso;
  • con l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato che, ai sensi dell’art. 41 del D.L.vo n. 81/2015, è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.

Non si ritiene, invece, che possano rientrare tra i soggetti che danno luogo al beneficio fiscale i lavoratori intermittenti assunti a tempo indeterminato, in quanto le loro prestazioni sono connotate da episodicità e saltuarietà e dipendono “unicamente” dalla “chiamata” dei datori di lavoro.

Per i “soggetti svantaggiati” la deduzione sale dal 20% al 30%.

Categorie presenti

In tale categoria rientrano:

  • Portatori di handicap;
  • Minori in età lavorativa con difficoltà familiari;
  • Donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;
  • Giovani ammessi agli incentivi per l’occupazione giovanile;
  • Ex percettori del reddito di cittadinanza che accedono all’assegno di inclusione
  • Lavoratori nelle regioni svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

La norma richiede una serie di chiarimenti.

Non appena avremo ulteriori informazioni, sarà nostra premura informarvi.
Cordiali saluti.

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