1. Maternità obbligatoria
Secondo quanto previsto dagli articoli 16 e seguenti del TU, il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo flessibilità o opzione di fruizione dei cinque mesi dopo il parto). Il periodo di astensione può riguardare periodi di gestazione antecedente i due mesi qualora sia disposta l’interdizione anticipata su disposizione dell’Azienda Sanitaria Locale, se la gravidanza è a rischio, o dell’Ispettorato territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.
Dopo il parto il congedo dura:
- tre mesi (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva;
- tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce). Questo anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi;
- cinque mesi successivi al parto, nel caso di opzione di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 148);
- l’intero periodo di interdizione prorogata disposto dell’Ispettorato territoriale del lavoro (quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni).
Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità alternativo) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità o paternità alternativo, quindi, solitamente, l’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (articoli 22 e seguenti del TU).
Quando inviare la domanda
La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.
Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso.
La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.
2. Congedo di paternità obbligatorio padre
È possibile fruire del congedo obbligatorio della durata di dieci giorni lavorativi:
- due mesi prima la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo);
- durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, almeno cinque giorni prima, dove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
3. Congedo parentale
Il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.
Per ciascun genitore, i mesi indennizzati e non trasferibili sono 3 ognuno, cui si aggiungono ulteriori 3 mesi, per un totale complessivo di 9 mesi indennizzati, la cui scelta su chi sia il genitore fruitore è rimessa agli stessi (Es. se la madre fruisce di 3 mesi non cedibili + 3 mesi cedibili, il padre può usufruire solo di 3 mesi non cedibili).
Le leggi di Bilancio 2023 e 2024 sono intervenute sul tema, disponendo una revisione dell’ammontare dell’indennità. Per il genitore che fruisca del congedo entro il 6° anno, il cui periodo di astensione obbligatoria sia terminato entro il 31.12.2023, può vedersi corrisposta l’indennità di 1 mese su 3 (tra i mesi non trasferibili) elevata all’80% della retribuzione media giornaliera. Per coloro i quali, invece, terminino il congedo obbligatorio in data successiva al 31.12.2023, sono previsti 2 mesi la cui indennità viene maggiorata: 80% della retribuzione per i primi 2 mesi se goduti entro il 31.12.2024, oppure 80% il 1° mese se goduto entro il 31.12.2024 e 60% il 2° mese se goduto dopo il 31.12.2024.
4. Allattamento
Alla madre, e in alcuni casi anche al padre, si riconosce la possibilità di prendersi cura del neonato durante il suo primo anno di vita mediante la fruizione di quotidiani riposi dal lavoro. Le astensioni previste normalmente sono due, di un’ora ciascuna, cumulabili tra loro. Il permesso è solo uno se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I riposi devono essere fissati tassativamente tramite un accordo tra lavoratrice e datore di lavoro.
N.B. Si fa sempre riferimento al CCNL applicato sia per le integrazioni che per altre particolarità.
Il nostro Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per l’eventuale supporto nella gestione delle pratiche.
Cordiali saluti.