Pagamento delle retribuzione, buoni carburante

  • La legge di stabilità 2018, L. 205/2017, ha stabilito che le RETRIBUZIONI o i compensi dei lavoratori, sia subordinati che parasubordinati (collaboratori), debbano essere corrisposti esclusivamente con mezzi tracciabili. Niente più denaro contante, quindi, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato.  La norma è entrata in vigore il 1° luglio 2018 e tutt’oggi va applicata con attenzione.
  • A questo fine la norma specifica anche che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun modo ricevuta di pagamento della retribuzione riportata in essa.

L’Ispettorato del lavoro è intervenuto nuovamente sul tema con la nota n. 7396-2018 del 10 settembre 2018, mettendo in chiaro che gli ispettori potranno a effettuare controlli anche presso gli istituti di credito per ottenere le informazioni sulle modalità di pagamento.

Inoltre ribadisce che la normativa riguarda la retribuzione ed anticipi di essa, non altre somme destinate al lavoratore a titolo diverso (ad esempio anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti. Per quanto riguarda l’indennità di trasferta, però in considerazione della natura “mista” sia risarcitoria e che retributiva delle somme, essa andrà ricompresa negli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene per rimborsi (chiaramente documentati) se di natura solo restitutoria.


Mezzi tracciabili consentiti per il pagamento degli stipendi/compensi

  • bonifico bancario
  • strumenti di pagamento elettronico: Carte di credito, Carte ricaricabili, Paypal, Bonifico bancario online, Vaglia postale
  • carta di credito prepagata intestata al lavoratore anche qualora la carta non sia collegata a un IBAN
  • assegno bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato.

Per i datori di lavoro o i committenti che violano le disposizioni sulla corresponsione della retribuzione, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 euro a 5.000 euro.

Da sottolineare che la violazione può essere rilevata dall’Ispettorato per:

  • mancato utilizzo dei mezzi di pagamento previsti
  • utilizzo dei mezzi tracciabili non andato a buon fine, ad es. revoca del bonifico, annullamento dell’assegno mancanza di fondi nel conto addebitato ecc.

L’Ispettorato del Lavoro ha chiarito che essendo una violazione non materialmente sanabile una volta ravvisata, non sarà possibile diffidare il datore di lavoro a provvedere alla regolarizzazione.

Sarà possibile, invece, pagare una somma a titolo di sanzione:

  • ridotta a 1/3 del massimo della sanzione prevista;
  • o, se più favorevole, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese di procedimento.

La sanzione dovuta sarà € 1.667 (5.000/3) da versare tramite il mod. F23 con il codice tributo “741T”, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento.

Con la nota n. 5828 del 4.7.2018 l’INL ha chiarito che la sanzione:

prescinde dal numero di lavoratori interessati quindi è la stessa per il pagamento non tracciabile sia 1 che di 5 lavoratori ma è applicata in base al numero di mesi nei quali la violazione si è verificata.


BUONI CARBURANTE 2023: si aggiungono ai € 258,23 previsti dal TUIR art. 51, c. 3, ulteriori € 200,00 da utilizzare come buoni carburante e che valgono solo per i dipendenti (non amministratori e redditi assimilati). Utilizzabili dal 01/01 al 31/12/2023. QUESTI ULTIMI SONO ASSOGGETTATI A CONTRIBUZIONE ED ESENTI SOLO FISCALMENTE (COME DA RECENTE MODIFICA).

Cordiali saluti.

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