Indennità una tantum di 150 Euro (Decreto AIUTI-TER)

  • È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 il D.L. 23/09/2022 n. 144 Decreto Aiuti-ter, che prevede il riconoscimento di una indennità una tantum di € 150,00 ai lavoratori dipendenti in forza nel mese di novembre 2022, che nello stesso mese presentino un imponibile previdenziale non eccedente i 1.538,00 €.
  • L’indennità verrà riconosciuta previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari di non essere titolare di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza. 
  • L’importo verrà erogato in automatico dai datori di lavoro anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti in forza nel mese di novembre, che presentino i requisiti richiesti; qualora il rapporto di lavoro sia cessato prima del mese di novembre, gli stessi potranno presentare domanda all’INPS.
  • Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.
  • N.B. Il nostro Studio provvederà all’invio delle dichiarazioni da consegnare ai dipendenti verso la metà del mese di novembre.

Esonero 2% contributi a carico dependente (Decreto AIUTI-BIS)

  • Con il cedolino paga di ottobre 2022 saranno effettuati i conguagli per la differenza di aliquota (1,20%) da applicare per ogni dipendente per i mesi da luglio a settembre 2022; gli arretrati saranno calcolati anche per i dipendenti cessati o cessati riassunti nello stesso periodo.
  • Saranno elaborati pertanto più cedolini paga che troverete allegati al cedolino del mese di ottobre. I netti risultanti dovranno essere bonificati o comunque pagati in modo tracciabile al dipendente. Potrete pagarli unitamente alle competenze del mese di ottobre per i dipendenti in forza oppure dovrete provvedere al saldo degli arretrati separatamente e anche per importi minimi.

Esonero contributivo delle lavoratrici madri

  • l’art. 1, comma 137 della legge di Bilancio 2022 ha previsto, per l’anno 2022, il riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, nella misura del 50%, a decorrere dal rientro nel posto di lavoro entro il 31/12/2022, dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta data di rientro.
  • L’esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, previa presentazione di istanza all’INPS da parte del datore di lavoro.
  • L’esonero è riconosciuto anche qualora la lavoratrice, al momento del rientro, abbia fruito dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio.

Flessibilità del congedo di maternità

  • Con la Circolare n. 106 del 29/09/2022 l’INPS ha fornito nuove indicazioni operative in materia di attestazioni sanitarie per la flessibilità e per l’opzione di fruizione della maternità esclusivamente dopo la data del parto, con riferimento alla facoltà di utilizzare il congedo di maternità in forma flessibile, posticipando un mese dell’astensione prima del parto (8° mese di gravidanza) al periodo successivo al parto.
  • In particolare le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro NON devono più essere prodotte all’INPS essendo sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità.
  • N.B. Rimane l’obbligo a carico della lavoratrice di presentare domanda di congedo telematica all’INPS, mentre la documentazione sanitaria va presentata al datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.

Nuovo limite di esenzione per i fringe benefits

  • Il beneficio dei 600,00 euro è valido a partire dal 10 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legge Aiuti-Bis, per tutto il periodo d’imposta 2022, quindi fino al 31 dicembre 2022 e può essere cumulato con il “bonus carburante” previsto dal Decreto Ucraina.
  • Il datore di lavoro potrà, pertanto, riconoscere ad ogni singolo dipendente una soglia di esenzione di 800,00 euro, di cui 600,00 euro decreto Aiuti-bis + 200,00 euro bonus carburante.  
  • In entrambi i casi si tratta di “liberalità”, quindi il datore di lavoro non ha nessun obbligo di corrispondere i suddetti “bonus”.

Cordiali saluti

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