Il presidente Fugatti ha emanato una nuova ordinanza in tema di Covid-19 per l’applicazione di misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza sanitaria dal 16 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, con riferimento a tutto il territorio provinciale (i comuni di Baselga, Bedollo e Castello Tesino sono considerati zona rossa).

Uso mascherina
  • è obbligatorio l’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie al di fuori dell’abitazione, nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro;
Attività di bar e ristorazione (esclusi alberghi)
  • il tempo di permanenza nel locale deve essere massimo di 1 ora e 30 minuti;
  • i tavoli nelle aree di somministrazione dovranno essere posizionati in modo che la distanza tra il dorso di una sedia e il dorso dell’altra sedia, sia maggiore di 1 mt e che i clienti siano rivolti l’uno verso l’altro e siano distanziati da almeno 1 metro, salvo per i soggetti conviventi. Il rapporto persone/superficie deve essere di 4 persone per 10 mq rispetto alla superficie adibita alla zona di consumazione;
  • i menù cartacei individuali, giornali, le riviste e i libri di carta non dovranno essere messi a disposizione dei clienti;
  • l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, può essere svolta esclusivamente con consumazione su posti a sedere regolarmente collocati, sia all’interno che all’esterno dei locali, e in ogni caso nel rispetto dei protocolli di settore;
  • l’asporto deve essere effettuato solo su prenotazione ed è possibile accedere nella zona di consegna 1 solo cliente alla volta.
Attività di commercio:
  • l’accesso agli esercizi commerciali di vendita è consentito ad una persona per nucleo familiare o per nucleo di soggetti conviventi, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni;
  • nei giorni di domenica, prefestivi e festivi sono adottate le seguenti limitazioni:
    • il tempo di permanenza nel locale deve essere massimo di 1 ora e 30 minuti;
    • nei giorni prefestivi (compresi i giorni di sabato) le grandi e medie strutture di vendita*, compresi i centri commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole;
    • nei giorni festivi è vietato l’esercizio dell’attività commerciale, anche in esercizi di vicinato*, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole, fatta salva per tutti gli esercizi la consegna a domicilio di beni alimentari e non
    • nelle festività domenicali, in aggiunta al quanto previsto al precedente punto è vietata anche la vendita di generi alimentari.

*definizione di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita

  • esercizi di vicinato => gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
  • medie strutture di vendita => gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 1.500 metri quadrati negli altri comuni;
  • grandi strutture di vendita => gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dal punto uno.

RACCOMANDIAMO DI PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITO COVID; RIVOLGETEVI SEMPRE AL VOSTRO CONSULENTE PER LA SICUREZZA! SE ANCORA NON LO AVETE NOMINATO FATELO AL PIU’ PRESTO E CONTATTATECI PER EVENTUALI RIFERIMENTI!

ATTENZIONE: SI STANNO VERIFICANDO NUMEROSE VISITE ISPETTIVE IN QUESTO PERIODO!

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

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