Il presidente Fugatti ha emanato una nuova ordinanza in tema di Covid-19 per l’applicazione di misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza sanitaria dal 15 febbraio 2021 e fino al (presumibilmente per 14 giorni) 28 febbraio 2021, con riferimento a tutto il territorio provinciale a seguito della classificazione della provincia di Trento come ZONA ARANCIONE. Di seguito le misure adottate:

ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • per i bar (codici ATECO 56.3 bar e altri esercizi simili senza cucina) ed i negozi di commercio al dettaglio di bevande (codici ATECO 47.25 commercio al dettaglio di bevande) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.
ATTIVITA’ COMMERCIALI
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi, edicole, librerie, punti vendita di generi alimentari, cui si aggiungono i punti vendita di prodotti agricoli e florovivaistici.
  • per le attività commerciali che non siano obbligate alla chiusura si ricorda che:
    1. per le MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (superficie di vendita pari o superiore a 250 metri quadrati, come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) e le GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, sia con esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, devono consentire l’accesso ad un numero di persone tale da consentire uno spazio di 4 metri quadrati per persona; tali strutture devono, inoltre, munirsi di strumenti o modalità “conta-persone”, posti agli ingressi dell’esercizio, in modo da controllare il numero di accessi;
    2. nelle STRUTTURE DI VENDITA CON SUPERFICIE DI VENDITA INFERIORE A 250 METRI QUADRATI (come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA), permane l’obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
    3. per le ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO con superficie di vendita fino a 40 metri quadrati, viene confermata la disposizione secondo cui è possibile far accedere 1 persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; è consentita la permanenza di massimo 4 persone (compreso/i l’operatore/i) purché almeno 2 persone facciano parte dello stesso nucleo famigliare o siano conviventi;
    4. con riferimento agli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, l’ordinanza provinciale, precisa che nelle giornate festive e prefestive i punti vendita di generi alimentari possono vendere anche ulteriori prodotti di natura diversa rispetto ai generi alimentari.
ATTIVITA’ DEI SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri, estetisti)
  • le attività inerenti i servizi alla persona sono consentiti nel rispetto dei relativi protocolli.
ATTIVITA’ PROFESSIONALI
  • si confermano le raccomandazioni per le attività professionali con la precisazione che resta fermo l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
IMPIANTI SCIISTICI
  • gli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici rimangono chiusi.
SPOSTAMENTI
  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio provinciale, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Il transito sul territorio provinciale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM;
  • è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

In allegato ordinanza PAT e sintesi delle restrizioni in vigore dal 15/02/2021 nella provincia di Trento.

RACCOMANDIAMO DI PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITO COVID;
RIVOLGETEVI SEMPRE AL VOSTRO CONSULENTE PER LA SICUREZZA! SE ANCORA NON LO AVETE NOMINATO FATELO AL PIU’ PRESTO E CONTATTATECI PER EVENTUALI RIFERIMENTI!

ATTENZIONE: SI STANNO VERIFICANDO NUMEROSE VISITE ISPETTIVE IN QUESTO PERIODO!

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

Categorie: Informative