Comunichiamo che per le aziende che hanno aperto o apriranno le proprie attività sono in corso o comunque sono previsti, controlli e ispezioni da parte delle Forze dell’Ordine e/o Servizio Lavoro indirizzati a verificare la corretta applicazione delle misure di prevenzione e sicurezza anti COVID-19 all’interno dei luoghi di lavoro.

Si raccomanda pertanto di adempiere a quanto comunicatovi dal Vostro consulente per la sicurezza del lavoro nella vostra azienda, altrimenti fate riferimento a quanto di seguito brevemente riassumiamo:

  1. integrare il documento di valutazione dei rischi inerente COVID-19;
  2. consegnare, illustrare e far firmare al dipendente l’informativa sul coronavirus;
  3. consegnare, illustrare e far firmare al dipendente l’autodichiarazione per il rilievo quotidiano della temperatura corporea;
  4. consegnare, illustrare e far firmare al dipendente l’informativa PRIVACY;
  5. consegnare al dipendente mascherine FFP2 (o in alternativa mascherine chirurgiche) che devono essere indossate qualora non si rispetti la distanza interpersonale di 1 metro (salvo attività commerciali e condivisioni di spazi comuni dove l’utilizzo di mascherine è sempre obbligatorio). Far firmare un documento di consegna dei DPI ai lavoratori!
  6. consegnare ai lavoratori soluzioni alcoliche per il lavaggio delle mani e assicurarsi di averne una sufficiente scorta in azienda;
  7. effettuare la pulizia giornaliera dei luoghi di lavoro, delle attrezzature (es. tastiere, mouse, attrezzi manuali, ecc.) e delle parti di contatto comuni (es. maniglie porte, pulsantiere attrezzature, ecc.) utilizzando prodotti classificati come disinfettanti. Registrare su un documento cartaceo la data e l’ora di avvenuta effettuazione delle pulizie dei locali;
  8. installare in posizione ben visibile la segnaletica di sicurezza.

Si ricorda infine che secondo quanto previsto dal D.L. 18 del 17/03/2020 art. 42 (decreto Cura Italia) NEI CASI ACCERTATI di infezione da coronavirus IN OCCASIONE DI LAVORO, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio sul lavoro.

Vi possono essere poi i vari casi di quarantena e isolamento fiduciario che sono considerati malattia a tutti gli effetti anche se il numero delle giornate non viene computato nel comporto (massimo 180gg nell’anno solare = periodo massimo di malattia indennizzabile nell’anno solare).

Consigliamo pertanto di contattare il consulente che segue la sicurezza del lavoro nella vostra azienda in modo da essere preparati in via anticipata in caso di visita ispettiva. Qualora non aveste ancora un responsabile per la sicurezza contattateci al più presto.

Non sottovalutate questo importantissimo ed essenziale aspetto dandogli la giusta priorità in modo da poter iniziare con la maggior serenità possibile questa FASE 2 che confidiamo possa procedere al meglio.

In allegato Protocollo sicurezza lavoro e Protocollo sicurezza cantieri del 24/04/2020.

La Provincia autonoma di Trento ha redatto ulteriori protocolli integrativi e specifici per i vari settori che sono da verificare di volta in volta con il consulente per la sicurezza.

Cordiali saluti.

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