Il Decreto Aiuti (D.L. 50 del 17/05/2022) ha introdotto l’indennità una tantum di 200,00 € da riconoscere a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti con la retribuzione del mese di luglio 2022 a titolo di misura di sostegno dei consumatori.

Tale indennità sarà erogata in via automatica purché i dipendenti siano in forza al 01/07/2022 (nel mese di luglio) che abbiano beneficiato almeno per un mese, nel primo quadrimestre 2022 e comunque fino al 23/06/2022, della riduzione dello 0,80% e che vi sia dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, trattamenti di accompagnamento alla pensione, assegno per invalidi, e che il nucleo familiare non sia destinatario del reddito di cittadinanza (è obbligatoria dichiarazione predisposta dallo Studio da riconsegnare debitamente firmata entro il 10 luglio 2022 già allegata in informativa precedente).

L’indennità non è cedibile né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Si tratta di un importo che aumenta direttamente il netto in busta del lavoratore.

I lavoratori stagionali in forza presso un datore di lavoro a luglio 2022 e che abbiano beneficiato della riduzione dello 0,80% nel periodo dal 01/01 al 23/06/2022 possono percepire direttamente in busta paga l’indennità di 200,00€; casi specifici saranno valutati singolarmente.

Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione dell’indennità una tantum sarà compensato attraverso la denuncia UniEmens di luglio 2022 secondo le indicazioni fornite dall’INPS e quindi di fatto andrà in diminuzione dell’ammontare del modello F24.

A chi NON spetta il bonus:

  • tirocinanti e stagisti,
  • lavoratori con contratto di lavoro in scadenza a fine giugno 2022,
  • lavoratori dipendenti che non abbiano beneficiato per almeno una mensilità da gennaio al 23/06/2022 dell’esonero contributivo 0,80% sulla quota contributi previdenziali.

Cordiali saluti

Categorie: Informative