Molte sono le norme e non sempre chiare nella loro formulazione. Di seguito un riepilogo, tenendo presente che in generale le assenze per quarantena sono equiparate a malattia ma non fanno parte del periodo di comporto (raggiungimento del periodo massimo indennizzabile) mentre le assenze per COVID19 sono equiparate a malattia normale. È obbligo del lavoratore produrre la corretta certificazione all’INPS e al datore di lavoro:

Quarantena sanitaria

È prevista per soggetti entrati in contatto stretto con persone affette da Covid-19 oppure che entrano in Italia   dall’estero = periodo di quarantena precauzionale con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Serve certificazione medica in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica il lavoratore è stato posto in quarantena con data di inizio e data fine; alternativa all’indennità di malattia è la prestazione da remoto = smart working, qualora questa sia possibile. Per lavoratori disabili l’indennità di malattia è equiparata a degenza ospedaliera.

Quarantena amministrativa

Quando sia stato emanato provvedimento (Governo, Regione/Provincia, Comune) che impedisce gli spostamenti e rende impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa (fatte salve le attività essenziali). In tal caso è possibile la fruizione cassa integrazione Covid-19, oppure la prestazione da remoto = smart working, qualora questa sia possibile. Per lavoratori disabili l’indennità di malattia è equiparata a degenza ospedaliera.

Quarantena da parte di autorità di un Paese straniero

Quando vi sia un provvedimento di quarantena che blocca il rientro dall’estero di un lavoratore italiano. In tal caso è possibile: la fruizione di ferie e permessi, fruizione cassa integrazione Covid-19, oppure la prestazione da remoto = smart working, qualora questa sia possibile.

Quarantena figlio minore 14 anni

Prevista per quarantena scolastica. In tal caso è previsto congedo straordinario a carico INPS (indennità 50% della retribuzione con contribuzione figurativa, da valutare i requisiti richiesti) oppure la prestazione da remoto = smart working, qualora questa sia possibile.

Quarantena figlio minore tra i 14 anni e i 16 anni

Prevista per quarantena scolastica. In tal caso è previsto congedo straordinario a carico INPS (no indennità 50% della retribuzione no contribuzione figurativa, da valutare i requisiti richiesti) oppure la prestazione da remoto = smart working, qualora questa sia possibile.

Quarantena figlio minore per sospensione didattica in presenza scuole medie

Prevista per quarantena scolastica. In tal caso è previsto congedo straordinario a carico INPS (indennità 50% della retribuzione con contribuzione figurativa, da valutare i requisiti richiesti) oppure la prestazione da remoto = smart working, qualora questa sia possibile.

Quarantena figlio disabile per sospensione didattica in presenza per scuole di ogni ordine e grado

Prevista per quarantena scolastica. In tal caso è previsto congedo straordinario a carico INPS (indennità 50% della retribuzione con contribuzione figurativa, da valutare i requisiti richiesti) oppure la prestazione da remoto = smart working, qualora questa sia possibile.

Lavoratori considerati “fragili” (condizione da valutare con i competenti organi medico-legali)

In tal caso è prevista la prestazione da remoto = smart working, qualora questa sia possibile, se non compatibile l’azienda deve far svolgere attività formativa a distanza (periodo dal 16/10 al 31/12/2020).

Lavoratori con figli disabili gravi fino al 30/06/2021

In tal caso è prevista la prestazione da remoto = smart working, qualora questa sia possibile (se non richiesta la presenza fisica del genitore lavoratore).

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

Categorie: Informative