Con la conversione in Legge del decreto lavoro (Legge 85/2023) e la pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 01/08/2023 è stato chiarito come procedere all’erogazione dei benefit.

Il datore di lavoro può infatti erogare a sua scelta (ad personam) benefit fino al limite di 3.000,00 € annui rappresentati da buoni acquisto spesa e carburante ma anche rimborso di utenze domestiche in misura esente fino a 3.000,00 € esclusivamente per i lavoratori (dipendenti) con figli a carico. In tal caso potranno goderne entrambi i genitori con 3.000,00 € ciascuno. È previsto che il lavoratore sottoscriva apposita dichiarazione indicando i figli a carico con relativo codice fiscale.

La circolare dell’Agenzia delle entrate sopraindicata, precisa inoltre che tale disposizione, con riferimento all’articolo 40 del decreto lavoro, si applica ai genitori titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi anche collaboratori coordinati e continuativi, amministratori etc.) per i quali il reddito è determinato secondo quanto previsto dall’art. 51 del TUIR anche in presenza di un unico figlio fiscalmente a carico di entrambi. Spetta anche nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione fiscale in quanto percepisce l’AUU (Assegno unico universale).

Rimane per tutti gli altri lavoratori il limite di esenzione normale di 258,23 € annui che non vale per le utenze domestiche (Circ. INPS 49/2023).

Per l’anno in corso è previsto l’ulteriore rimborso di 200,00 € a titolo di buoni carburante che però è assoggettato a contribuzione Inps ed esente solo fiscalmente.

Cordiali saluti.

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